la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Ai fini della realizzazione di specifici progetti obiettivo, di
cui all'allegato A della presente legge, derivanti dal nuovo  assetto
organizzativo  definito  dalla  legge  regionale 1› marzo 1988, n. 7,
nonche'  dalle  ulteriori  funzioni  amministrative  trasferite  alla
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 e in conformita'  con  i  principi
generali  fissati  dall'articolo  7  della legge 29 dicembre 1988, n.
554,  l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata   ad   effettuare
assunzioni  di  personale con contratto di lavoro a termine di durata
non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a  due
anni,  secondo  la  disciplina  di cui alla legge regionale 18 maggio
1988, n. 31, in quanto applicabile, per un numero non superiore a 154
unita'  di  cui  59  nella qualifica funzionale di consigliere, 60 in
quella di segretario, 35 in quella di coadiutore.